I proventi derivanti dal trading sui mercati valutari, sono tassati solo se le valute acquistate sono tenute oltre i 7 giorni lavorativi prima di venderle e se il loro importo supera i 51.645,69 euro (100 milioni di Lire) (i-ter art.67 D.P.R. 917/86). Per questo motivo, la tassazione di tali attività in Italia è pressoché inesistente in quanto si usa nello stesso giorno chiudere e riaprire le posizioni, in modo da far cadere il vincolo dei 7 giorni richiesti dalla Legge per far scattare la tassazione. Inoltre, molti trader cercano di guadagnare con i picchi, chiudendo le posizioni dopo anche pochi minuti secondo la pratica dello "scalping". Tuttavia una recente circolare dell' agenzia delle entrate, la 102/E del ottobre 2011, ha modificato tale norma,riconducendo i contratti forex tra i rapporti disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR, secondo il quale i redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva (ovvero con aliquota del 20%, dal 1 gennaio 2012, in precedenza 12.5%) a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti. dunque anche in assenza di una puntuale espressione legislativa, l' Agenzia delle entrate ha accostato i guadagni provenienti dal forex, anche in mancanza di roll-over, ai guadagni derivanti da futures e CFD e altri strumenti derivati, non come redditi da capitale ma come redditi diversi.
Un detto francese dice: "Nessuno è supposto ignorare la legge." Grazie dunque per il vostro articolo di collocamento al punto e di spiegazioni.
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